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Statuto AttivaMENTE APS

​ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

L’associazione con denominazione AttivaMENTE APS, ove APS sta per Associazione di Promozione Sociale, da ora in avanti denominata “associazione”, è un’associazione di promozione sociale costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”, e successive modifiche, ha sede legale nel Comune di Prato (PO) e durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L’associazione, così come previsto all’articolo 25 della carta dei diritti fondamentali della Comunità Europea, nel titolo terzo relativo all’UGUAGLIANZA, ha come scopo di tutelare i diritti degli anziani; la loro indipendenza; di favorire la loro attiva partecipazione alla vita sociale e culturale; di uscire dall’ottica assistenzialista e di arrivare ad una valorizzazione delle risorse degli anziani.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, lettere:

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della di disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Al fine di realizzare le suddette attività, a titolo esemplificativo, l’associazione intende: 

analizzare le condizioni attuali degli anziani in termini di inclusione attiva nella società, attraverso ricerche specifiche, coinvolgendo specialisti dei vari settori coerenti con l’invecchiamento attivo, e diffondendo i risultati attreverso la realizzazione di pubblicazioni;

svolgere attività di lobby presso le Amministrazioni pubbliche, Comunale, Regionale e per quanto possibile Nazionale, affinché venga attuato, attraverso appositi decreti, quanto previsto dalla Comunità Europea e dal Coordinamento nazionale partecipato e multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”, Work Package 2 – Task 1;

organizzare attività per la realizzazione in particolare di quattro obiettivi:

Facilitare il Ritorno al lavoro degli anziani, per attenuare la brusca interruzione all’entrata in pensione, in collaborazione con gli enti pubblici e privati a ciò deputati

Aggiornamento alle nuove tecnologie per facilitare l’inclusione

Promuovere le relazioni intergenerazionali, per facilitare il doppio travaso di cultura

Miglioramento della qualità della vita e longevità attraverso il monitoraggio continuo;

promuovere l’inclusione con iniziative di divulgazione, attraverso l’organizzazione di convegni, workshop, in presenza e on-line, nonché con il sito/blog e inoltre con la presenza di pagine dedicate sui principali Social ed infine attraverso una NEWS a cadenza mensile, on line, che potrebbe in seguito estendersi anche ad una versione cartacea;

tutelare i diritti degli anziani attraverso la creazione di appositi servizi di supporto;

individuare i principali servizi adatti agli anziani per l’intrattenimento, l’acquisto di ausili per l’attività fisica ed altri beni strumentali, per la prevenzione sanitaria non fornita dal SSN;

individuare e realizzare ogni iniziativa che possa aumentare l’inclusione degli anziani nella società, oggi praticamente esclusi.

Coerentemente con il suo scopo, l’’associazione, programmaticamente, non si occuperà di “assistenza” lasciandola alle organizzazioni nazionali pubbliche e private esperte a ciò preposte.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.  

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero deli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere: 

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché    recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. 

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di: 

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

frequentare i locali dell’associazione;

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività associative autorizzate dal Consiglio Direttivo;

prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;

prendere visione dei bilanci;

esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l’obbligo di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, esclusione e recesso.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione. 

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. 

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. 

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell’associazione:

l’Assemblea; 

il Consiglio Direttivo;

l’Organo di controllo, ove nominato al ricorrere dei requisiti di cui all’art. 30 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7

(Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati 

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, tramite posta elettronica (tramite posta ordinaria o posta a mano solo agli associati sprovvisti di indirizzo di posta elettronica), contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

È previsto l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del Bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

approva il Bilancio di esercizio, eventualmente nella forma del Rendiconto per cassa, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;

approva l’eventuale Bilancio sociale, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sulla esclusione degli associati; 

delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo e dello Statuto;

approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri eventuali regolamenti;

delibera lo scioglimento dell’associazione;

delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. 

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. 

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

- nominare e revocare le cariche al suo interno;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio, eventualmente nella forma del Rendiconto per cassa, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;

- predisporre l’eventuale Bilancio sociale, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;

- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

- deliberare l’ammissione e la proposta di esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 13, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono sempre rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. 

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. 

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, tramite posta elettronica (tramite posta ordinaria o posta a mano solo ai componenti del Consiglio Direttivo sprovvisti di indirizzo di posta elettronica), contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

È previsto l’intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del Consigliere che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore, in seguito denominato “RUNTS”, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente dell’associazione rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina dei componenti degli organi associativi. 

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Il Vicepresidente esecutivo è responsabile della massimizzazione delle prestazioni operative di un'organizzazione e del raggiungimento dei propri obiettivi.

ART. 10

(Organo di controllo)

L’Organo di controllo, monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore, e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.  

Il componente dell’Organo di controllo, al quale si applica l’art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. 

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31 c. 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo. 

L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, puòchiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12 dello statuto, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio o Rendiconto per cassa)

L’associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore, può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce e depositato presso il RUNTS.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16

(Bilancio sociale e Informativa sociale)

L’associazione, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 14 del Codice del Terzo Settore, deve:

- redigere e depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale;

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 17

(Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li deve mettere a disposizione entro 30 giorni.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. 

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19

(Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del RUNTS e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice ci

vile.

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